Credito d’imposta energia: remissione in bonis per mancata comunicazione

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

Con la Risoluzione n. 27 del 19/06/2023 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso in cui la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma ricorrono tutti i presupposti che danno diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Come fruire dei benefici di natura fiscale o accedere a regimi fiscali opzionali?

A parere dell’Amministrazione finanziaria, l’adempimento è di natura “formale” e ciò rende applicabile la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, non è preclusa laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Considerando che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

L’Agenzia ricorda che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento. La risoluzione precisa che l’invio della comunicazione omessa potrà avvenire dopo la riapertura del canale telematico, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

(Confartigianato Imprese Padova)