Crediti di imposta Industria 4.0 e Ricerca e sviluppo. E’ Obbligatorio fare una comunicazione al GSE

Come disposto dal DL n. 39/2024, al fine di usufruire del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e “R&S” è richiesta la presentazione di una comunicazione preventiva (ex ante) nonché consuntiva (ex post) dei dati riferiti ai già menzionati investimenti. Recentemente il MiMiT ha approvato due specifici modelli utilizzabili per la comunicazione dei dati in esame. I modelli vanno firmati digitalmente e inviati via PEC all’indirizzo: [email protected]

In particolare, per gli investimenti “Industria 4.0” e attività di “R&S” effettuati dal 2024 è richiesta una specifica comunicazione preventiva nonché una comunicazione a completamento degli investimenti.

Per quanto attiene gli Investimenti “Industria 4.0”, relativi al 2023, è inoltre previsto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione

Si rammenta che, con la Risoluzione n. 19 del 12.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d’imposta identificati dai seguenti codici tributo, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento 2023/2024:

Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate in una F.A.Q. ha chiarito che i tax credit non oggetto di blocco riguardano gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).

In particolare, se l’interconnessione del bene strumentale il cui investimento risulta effettuato ai sensi dei commi 1056 e 1057 è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il credito in compensazione (codice tributo 6936) indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale

Pertanto, ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento effettuato nel 2022 e interconnesso nel 2023, nel modello F24, per superare il blocco della delega, dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Si rinvia al sito del Gse consultabile a questo link     per la corretta predisposizione dei modelli:

  1. Comunicazione credito d’imposta per investimenti in beni 0;
  2. Comunicazione credito d’imposta per investimenti in attività di R&S

Le comunicazioni dopo essere state firmate digitalmente vanno inviate tramite PEC, ed il Gse, con un ulteriore comunicato (si veda questo link per capire cosa indicare nell’oggetto della pec)

I modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione.

Nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento” (ad esempio l’invio dell’ordine del bene). Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento (consegna del bene).

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni, ad avviso di Assonime (news legislativa del 29.04.2024) la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

L’effettiva presentazione del modello F24 resta sospesa nelle more della pubblicazione di una nuova risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate sblocchi i codici tributo 6936 e 6937 in relazione agli anni di riferimento 2023 e 2024 o indichi una modalità alternativa per procedere alla compensazione.

Per approfondimenti è opportuno rivolgersi al proprio commercialista

(Confartigianato Imprese Padova)